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Benefici Fiscali

Le erogazioni liberali di entità compresa tra 30 e 30 mila euro annui, effettuate da persone fisiche o giuridiche, potranno essere detratte rispettivamente dall’IRPEF e dall’IRES, per una percentuale pari, attualmente, al 26% della cifra erogata. 

N.B. nell’eseguire il versamento sarà necessario riportare nella causale la frase “erogazione liberale”. 

I versamenti destinati alle erogazioni liberali devono essere eseguiti con forme di pagamento tracciabili.

 Donazioni

Con bollettino postale di conto corrente: 001052968912

Intestare a Comunitas Italia, Ufficio adesioni e donazioni Sede Amministrativa di Sassari Via Pasubio 14 C/C postale  n.

Causale: Erogazione Liberale  eseguita da (indicare nome e cognome, residenza e codice fiscale  di chi esegue il versamento per le persone fisiche).

Per le persone giuridiche nella causale del bollettino postale: 

scrivere “finanziamento eseguito nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 7 L.195/1974”

Con bonifico

IBAN: IT31N0760117200001052968912

al conto n. : 001052968912

Abi: 07601

Cab: 17200

intestato a Comunitas Italia sede amministrativa di Sassari 07100 Via Pasubio 14

Informativa sul Trattamento dei dati

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Ciascun contribuente può destinare il 2 x MILLE della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore di un’Associazione o Movimento o partito politico iscritto nell’apposito elenco

Benefici Fiscali in caso di donazione

  • Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore delle Associazioni e Movimenti politici – 
  • A decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei Movimenti o partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Dall’imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. A partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’imposta sul reddito delle società si detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.


Norme di riferimento:
Art. 11
Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partit politici

1. A decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite dal comma 2 del presente articolo.

2. Dall’imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:
a) al 37 per cento, per importi compresi tra 30 e 20.000 euro
annui;
b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro
annui.

3. A decorrere dall’anno 2014, dall’imposta lorda sul reddito e’
altresi’ detraibile un importo pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma e’ consentita nel limite dell’importo di euro 750 per ciascuna annualita’ per persona.

4. La detrazione di cui al comma 3 e’ riconosciuta a condizione chele scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all’articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l’anno 2014 il predetto termine e’ fissato al ventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attivita’ di formazione previste per l’anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle modalita’ di svolgimento, anche con riferimento all’articolazione delle attivita’ sul territorio nazionale, nonche’ i costi preventivati.

5. La Commissione esamina il piano entro quindici giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non vi riscontri attivita’ manifestamente estranee alle finalita’ di formazione politica, comunica il proprio nulla osta al partito interessato entro i quindici giorni successivi. Il partito e’ tenuto a informare i partecipanti alle scuole o corsi di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.

6. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’imposta sul reddito
delle societa’, disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici di cui al comma 1 del presente articolo per importi compresi tra 50 euro e 100.000 euro, limitatamente alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, nonche’ dalle societa’ ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla stessa societa’ o ente che controlla i soggetti medesimi.

7. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condizione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita’ idonee a garantire la tracciabilita’ dell’operazione e l’esatta identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

8. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in favore dei partiti o dei movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito, non possono superare lo 0,15 per cento dell’importo transatto.

9. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l’anno 2015 e in 15,65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall’articolo 14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

10. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attivita’ di monitoraggio, dell’importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all’articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente rideterminazione della quota del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi del medesimo comma 4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma.

11. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse di cui all’articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l’onere indicato al comma 9 e quello effettivamente sostenuto per le finalita’ di cui al presente articolo, come accertato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.