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Benefici Fiscali

Le erogazioni liberali di entità compresa tra 30 e 30 mila euro annui, effettuate da persone fisiche o giuridiche, potranno essere detratte rispettivamente dall’IRPEF e dall’IRES, per una percentuale pari, attualmente, al 26% della cifra erogata. 

N.B. nell’eseguire il versamento sarà necessario riportare nella causale la frase “erogazione liberale”. 

I versamenti destinati alle erogazioni liberali devono essere eseguiti con forme di pagamento tracciabili.

Donazioni

Con bollettino postale di conto corrente: 

Intestare a Comunitas Italia, Ufficio adesioni e donazioni Sede Amministrativa di Sassari Via Pasubio 14 C/C postale  n.

Causale: Erogazione Liberale  eseguita da (indicare nome e cognome, residenza e codice fiscale  di chi esegue il versamento per le persone fisiche).

Per le persone giuridiche nella causale del bollettino postale: 

scrivere “finanziamento eseguito nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 7 L.195/1974”

Con bonifico sull’ IBAN    

Poste Italiane

Bic/Swift: 

intestato a Comunitas Italia sede amministrativa di Sassari 07100 Via Pasubio 14

Ciascun contribuente può destinare il 2 x MILLE della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a favore di un’Associazione o Movimento o partito politico iscritto nell’apposito elenco di cui alla legge n. del 

Benefici Fiscali in caso di donazione

  • Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore delle Associazioni e Movimenti politici – 
  • A decorrere dall’anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei Movimenti o partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’art. 4 del presente decreto sono ammesse a detrazione per oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. Dall’imposta lorda sul reddito si detrae un importo delle erogazioni liberali pari al 26 per cento per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui. A partire dall’anno di imposta 2007 le erogazioni in denaro effettuate a favore di partiti politici, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale e tracciabili secondo la vigente normativa antiriciclaggio, devono comunque considerarsi detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’imposta sul reddito delle società si detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell’onere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei partiti politici per importi compresi tra 30 euro e 30.000 euro annui.
Norme di riferimento: Art. 11 Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici:
  1. A decorrere dall’anno 2014, le  erogazioni  liberali  in denaro effettuate dalle persone  fisiche  in  favore  dei  partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all’articolo 4 del presente decreto  sono  ammesse  a  detrazione per  oneri,  ai  fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, alle condizioni stabilite  dal  comma  2  del  presente articolo.
  2. Dall’imposta lorda  sul  reddito  si  detrae  un  importo delle erogazioni liberali di cui al comma 1, pari:
  3. a) al 37 per cento, per importi compresi tra  30  e  20.000  euro annui;
  4. b) al 26 per cento, per importi compresi tra 20.001 e 70.000 euro annui.
  1. A decorrere dall’anno 2014, dall’imposta lorda  sul  reddito e’ altresi’ detraibile un importo pari  al  75  per  cento  delle spese sostenute dalle persone fisiche per  la  partecipazione  a scuole o corsi di formazione politica promossi e organizzati  dai partiti di cui al comma 1. La detrazione di cui al presente comma e’  consentita nel limite dell’importo di  euro  750  per ciascuna annualita’ per persona.
  1. La detrazione di cui al comma 3 e’ riconosciuta a condizione chele scuole o i corsi di formazione politica siano stati appositamente previsti in un  piano  per  la  formazione  politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno e allegato alla richiesta di cui all’articolo 10, comma 3. In via transitoria, per l’anno  2014 il predetto termine e’ fissato al ventesimo  giorno  successivo  alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente decreto. Nel piano sono descritte in termini generali le attivita’ di formazione previste per l’anno in corso,  con  indicazione  dei  temi principali, dei destinatari e delle modalita’ di  svolgimento, anche con riferimento  all’articolazione  delle  attivita’  sul territorio nazionale, nonche’ i costi preventivati.
  1. La Commissione  esamina  il  piano  entro  quindici  giorni dal termine previsto dal comma 4 e, qualora non  vi  riscontri attivita’ manifestamente  estranee  alle  finalita’  di formazione politica, comunica il  proprio  nulla  osta  al  partito interessato  entro i quindici giorni successivi.  Il  partito  e’ tenuto a informare i partecipanti alle  scuole o corsi  di formazione politica della comunicazione di cui al precedente periodo.
  1. A decorrere dall’anno 2014, ai fini dell’imposta sul reddito delle societa’, disciplinata dal testo unico di cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26  per  cento  dell’onere  per  le  erogazioni  liberali  in  denaro effettuate in favore dei partiti politici  di  cui  al  comma  1  del presente articolo per importi compresi tra 50 euro  e  100.000  euro, limitatamente alle societa’ e agli enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del medesimo testo unico, diversi dagli enti  nei quali vi sia  una  partecipazione  pubblica  o  i  cui  titoli  siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri,  nonche’  dalle societa’ ed enti che controllano, direttamente o indirettamente, tali soggetti, ovvero ne sono controllati o sono controllati dalla  stessa societa’ o ente che controlla i soggetti medesimi.
  1. Le detrazioni di cui al  presente  articolo  sono  consentite  a condizione che il versamento delle  erogazioni  liberali  di  cui  ai commi 1 e 6 ovvero delle somme di cui al comma 3 sia eseguito tramite banca o ufficio postale  ovvero mediante  gli  altri  sistemi  di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, o secondo ulteriori modalita’  idonee  a garantire la tracciabilita’ dell’operazione e  l’esatta  identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanziaria lo  svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite  con  regolamento da emanare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze  ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

  2. Le spese di commissione sul versamento delle erogazioni liberali o delle quote associative in  favore  dei  partiti  o  dei  movimenti politici, effettuato tramite carte di credito o carte di debito,  non possono superare lo 0,15 per cento dell’importo transatto.

  3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, valutate in 27,4 milioni di euro per l’anno 2015 e in 15,65 milioni  di  euro  a  decorrere  dall’anno  2016,  si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate  dall’articolo  14, commi 1, lettera b), e 2, del presente decreto.

  4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate provvede al monitoraggio  delle minori entrate di cui al presente articolo e riferisce in  merito al Ministro dell’economia  e  delle  finanze.  Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni, fatta salva  l’adozione  dei  provvedimenti  di  cui all’articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n.  196  del 2009, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla  riduzione,  nella  misura  necessaria  alla  copertura finanziaria  delle  minori entrate risultanti   dall’attivita’ di monitoraggio, dell’importo delle risorse  disponibili  iscritte nel fondo di cui all’articolo 12, comma 4, del presente decreto, mediante corrispondente  rideterminazione  della  quota  del  due  per   mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da destinare a favore dei partiti politici ai sensi  del  medesimo  comma  4. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita  relazione in merito alle cause  degli   scostamenti   e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del  presente comma.

  5. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 10 risulti un onere inferiore a quello indicato  al  comma  9,  le risorse   di cui all’articolo 12, comma 4, sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l’onere indicato al comma 9   e quello effettivamente  sostenuto per  le finalita’  di cui al presente articolo, come accertato con decreto  del  Ministro  dell’economia e delle finanze.